Art. 2.
(Censimento delle grotte marine).

      1. Le grotte marine situate nel territorio italiano sono censite secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della formazione di un elenco ufficiale.
      2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.